L’impianto dell’interposizione ausiliaria nel settore idrico: il secondo fronte di applicazione delle procedure di self audit.

L’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha, con un recente provvedimento, riconosciuto l’applicabilità di modelli di procedura di self audit anche al settore della regolazione del servizio idrico integrato.

Più specificamente, si tratta della deliberazione 21 luglio 2020, n. 284/20, riguardante i procedimenti attraverso i quali ARERA dovrà selezionare il secondo elenco di interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini dell’aggiornamento della sezione “acquedotti” del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017.

Nella disciplina posta con tale provvedimento, ARERA prevede che “nell’ambito delle esigenze di monitoraggio connesse allo sviluppo del presente procedimento e alla luce di quanto posto in evidenza a livello comunitario, sia utile richiamare anche il ruolo che determinate modalità organizzative possono svolgere nel rafforzare l’efficacia degli operatori interessati, con particolare riferimento all’adozione di procedure di self-audit (la sottolineatura è del redattore), che assicurino tramite lo sviluppo di strumenti innovativi di digitalizzazione un monitoraggio continuo dello sviluppo e dell’operatività delle infrastrutture servite”.

Dobbiamo aggiungere il riferimento ad un ulteriore punto della parte motiva della stessa deliberazione, con il quale viene posto l’accento su ulteriori specifiche incombenze che l’Autorità deve affrontare per la gestione dei procedimenti che ne sono oggetto.

L’insieme delle indicazioni reca l’affermazione del presupposto basico del ricorso al self audit, tale essendo l’evidenza  di oneri e connessi carichi di lavoro rispetto ai quali il regolatore ritenga di potersi trovare in una condizione di carenza di risorse: nella specie la procedura di self audit deve anche fornire elementi per “valutare, in continuità con le attività stabilmente svolte dall’Autorità, le misure più idonee ad assicurare - tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente beneficiari di risorse pubbliche - la capacità gestionale dell’operatore al quale sarà affidata la conduzione delle opere finanziate dal Piano nazionale, quale presupposto per un impiego efficace delle risorse concesse”.

Questo provvedimento non rappresenta solo un’importante conferma della linea adottata dal regolatore nel Quadro Strategico 2019-2021 (cfr. post n. 3), quanto, e si vorrebbe dire soprattutto, il suo ideale completamento aprendo il secondo fronte di possibile applicazione del modello dell’interposizione ausiliaria non direttamente e formalmente considerato nel richiamato documento.

Anche in questo caso ILM ha operato in “prima linea” nella fase preparatoria di questo passaggio presentando ad ARERA, analogamente a quanto a suo tempo operato per avviare la prima sperimentazione ampiamente illustrata nei procedenti post, sin dal novembre 2019 una propria proposta di procedura di self audit applicata al settore idrico con la fondamentale novità costituita dalla prospettazione del primo modulo digitale finalizzato ad attivare segmenti self compliant della regolazione settoriale.

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Ciò posto, intendiamo qui chiarire quali sono i caratteri innovativi del modello applicato al settore idrico e quindi gli elementi qualificanti della seconda possibile funzione che il self audit può svolgere a supporto del migliore funzionamento della regolazione settoriale a vantaggio dell’apparato istituzionale e delle imprese.

Dal citato tessuto normativo formale possiamo trarre gli elementi connotanti la procedura di self audit che il regolatore intende attivare nel caso di specie:

A] “nell’ambito delle esigenze di monitoraggio connesse allo sviluppo del presente procedimento”: è una formula con cui, in generale, vengono indicate le attività preparatorie delle decisioni previste dal provvedimento, tali essendo la selezione di progetti per l’accesso ai fondi statali e la successiva attività di erogazione dei fondi attraverso il regime generale previsto dalla stessa Autorità con il coinvolgimento della Cassa Conguaglio per i Servizi Energetici e Ambientali (nel seguito: CSEA); la procedura di self audit deve, di conseguenza, garantire supporti concreti e semplificativi per la gestione del complesso di attività operazionali istruttorie necessarie alla preparazione di tali provvedimenti;

B] “il ruolo che determinate modalità organizzative possono svolgere nel rafforzare l’efficacia degli operatori interessati…procedure di self-audit, che assicurino tramite lo sviluppo di strumenti innovativi di digitalizzazione un monitoraggio continuo dello sviluppo e dell’operatività delle infrastrutture servite”: questo è il passaggio chiave; posto che la valutazione dei piani di sviluppo infrastrutturale e le successive verifiche in ordine alla loro corretta attuazione, dipendono dalla disponibilità ed attendibilità di dati in ordine al funzionamento dell’infrastruttura, alle sue performance, ai gap funzionali che debbano essere colmati, il regolatore segnala l’esigenza che l’impresa regolata si doti di strumenti di self audit che possano garantire verifiche costanti sull’adeguatezza dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati, tanto di quelli che sono funzionali alla individuazione corretta degli interventi, quanto di quelli che sono necessari per verificare che un intervento correttamente individuato e programmato venga eseguito con la necessaria efficienza;  la sfumatura è fondamentale: è chiaro che l’impresa può organizzarsi attraverso metodiche e tools che possono supportarla adeguatamente nella gestione operativa del servizio e nella selezione e approntamento delle basi dati necessarie per ogni esigenza di gestione di provvedimenti/procedimenti amministrativi che impattino su fattori rilevanti per la conduzione del business; il problema è che il regolatore dovrà comunque operare verifiche ex post sulla correttezza dei dati trasmessi e dovrà farlo contestualmente nei confronti di tutti gli operatori destinatari delle misure indicate: ne derivano complessità organizzative ed operative che possono compromettere tempistiche e modalità di adozione delle decisioni coerenti con le esigenze della gestione di attività imprenditoriali e, quindi, l’esigenza di mettere in campo modalità che possano annullare un siffatto gap;

C] ulteriore elemento importante è che la procedura di self audit dovrà essere, nei limiti del possibile, digitalizzata, ossia garantire metodiche in continuo gestite attraverso tecnologie che ne assicurino standard di profondità, frequenza, generalità, affidabilità e controllabilità attraverso feed backs dedicati molto più elevati di quelli assicurati da procedure ordinarie; il che costituisce enfasi sull’esigenza di un supporto procedurale molto qualificato che il regolatore ha in questi casi  e sul rischio che, in carenza di una leva siffatta, la dinamica reale delle procedure sia molto distante dai livelli di performance richiesti per soddisfare le esigenze dell’impresa e del sistema.

Risulta, quindi, chiaro il secondo possibile ambito di ricaduta di iniziative volte allo sviluppo e alla proposta di procedure di self audit: si tratta dei grumi procedurali collettivi che richiedono, ciclicamente, importanti ed impegnative attività di carattere istruttorio la cui contestualità comporta un carico di lavoro difficilmente disimpegnabile per il regolatore.

In questo caso il self audit deve operare come modalità di gestione in continuo dei processi istruttori funzionali alla preparazione delle decisioni del regolatore: attraverso questa opzione e pacchetti validati, ARERA potrà disporre di quadri conoscitivi maturi per la immediata adozione delle decisioni senza dover porre mano, al termine del ciclo di raccolta dei dati necessari, a procedure complesse e time consuming di verifica e validazione ex post

Se questa è la funzione della procedura di self audit introdotta con la deliberazione n. 284/20, allora è agevole comprendere quale potrà essere lo speculare vantaggio per le imprese che si dotino di metodiche riconosciute e asseverate.

Si tratterà di tools che garantiranno una drastica semplificazione e razionalizzazione delle attività operazionali propedeutiche all’adozione dei provvedimenti considerati e quindi: 

a) favor nella selezione per l’erogazione dei fondi statali; 

b) tempi e modalità semplificate per la fruizione delle erogazioni, in una parola certezza e prevedibilità dei trattamenti (incentivi/finanziamenti/riconoscimento in tariffa di investimenti). 

Quindi un risultato fondamentale.

È la stessa ARERA ad offrirci un esempio concreto attraverso il quale apprezzare tale indicazione.

Nel corso dell’anno 2017 ARERA ha, infatti, formalmente introdotto una procedura di self audit applicata alla gestione di un grumo di procedimenti individuali contestuali ad alto tasso di complessità tecnica delle istruttorie. Si tratta della deliberazione n. 905/2017/R/Com.